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Fondo emergenza spettacolo e indennità una tantum: domande entro il 12 e il 18 dicembre

Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse del Fondo emergenza spettacolo, istituito dal decreto Cura Italia, è stata destinata al sostegno di artisti e maestranze, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti con teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali, festival teatrali o multidisciplinari, organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, non eseguiti per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Possono presentare domanda di contributo, entro il 12/12/20, artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, “scritturati”, titolari di contratti professionali per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non eseguiti a seguito della sospensione, dell’annullamento o della cancellazione dei medesimi spettacoli in conseguenza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La domanda è corredata dalle copie dei contratti, ovvero, in mancanza di contratti di scrittura già sottoscritti, la domanda è corredata da un precontratto o da una dichiarazione del datore di lavoro.

Dati e documenti necessari per la domanda, da presentare sul portale del Ministero Beni Culturali, previa registrazione:

Indirizzo mail personale;

Iban personale;

Importo del reddito dichiarato nel 2019;

Elenco con nome spettacolo, date e luoghi degli spettacoli saltati per la sospensione delle attività;

Datore di lavoro e sua matricola Inps;

Nr. di giornate lavorative cancellate;

Contratto o precontratto o dichiarazione del datore di lavoro.

D.L. n. 137/2020, art. 15 – istruzioni e proroga scadenza presentazione domande indennità lavoratori dello spettacolo.

Con Circolare n. 137 del 26.11.2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito all’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, disciplinata dal Decreto Rilancio (D.L. n. 137/2020, art. 15) in favore delle categorie di lavoratori in oggetto già ricompresi nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9).

Lavoratori dello spettacolo Art. 15, c. 6, D.L. n. 137/2020

Destinatari: soggetti in esame che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 4).

Requisiti: iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale Fondo di almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 1.1.2019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020.

Oppure

iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo 1.12019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020 (in analogia a quanto disciplinato per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e come chiarito dalla Circolare in esame). Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020

L’Inps provvederà ad erogare automaticamente l’indennità; pertanto, i soggetti sopra richiamati non sono tenuti a presentare alcuna domanda.

Soggetti NON già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020

Su conforme parere ministeriale, il termine di presentazione delle domande fissato al 30.11.2020 dal Decreto Ristori stesso risulta non essere decadenziale. Pertanto, è possibile presentare la domanda di accesso alle indennità di cui all’art. 15 del Decreto Ristori entro la data del 18 dicembre 2020.

I soggetti interessati sono, quindi, tenuti a presentare in via telematica apposita domanda, direttamente o per il tramite degli Enti di Patronato, attraverso:

il portale Inps, al quale accedere mediante una delle seguenti credenziali: o PIN rilasciato dall’Inps;

o SPID di livello 2 o superiore;

o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati: o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito);

o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).

Con apposita comunicazione dell’Istituto, verrà segnalata l’attivazione del nuovo servizio.

REGIME DI INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Tutte sono:

le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020,

incumulabili tra loro;

incumulabili con il Reddito di emergenza (art. 14, D.L. n. 137/2020);

incumulabili con le indennità per i lavoratori domestici, lavoratori sportivi e

con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in analogia a quanto disposto per le indennità dell’art. 84 del Decreto Rilancio;

incumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, comma 8, del Decreto Rilancio e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del Decreto Agosto, in analogia a quanto disposto per tutte le indennità del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;

incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Inps, delle casse di previdenza obbligatoria nonché con l’APE sociale;

parzialmente cumulabili con il reddito di cittadinanza;

cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;

compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono:

compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

STRUMENTI DI TUTELA

È possibile proporre azione giudiziaria, avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità di cui all’art. 15 del D.L n. 137/2020.