Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse del Fondo emergenza spettacolo, istituito dal decreto Cura Italia, è stata destinata al sostegno di artisti e maestranze, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti con teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali, festival teatrali o multidisciplinari, organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, non eseguiti per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Possono presentare domanda di contributo, entro il 12/12/20, artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, “scritturati”, titolari di contratti professionali per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non eseguiti a seguito della sospensione, dell’annullamento o della cancellazione dei medesimi spettacoli in conseguenza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La domanda è corredata dalle copie dei contratti, ovvero, in mancanza di contratti di scrittura già sottoscritti, la domanda è corredata da un precontratto o da una dichiarazione del datore di lavoro.
Dati e documenti necessari per la domanda, da presentare sul portale del Ministero Beni Culturali, previa registrazione:
Indirizzo mail personale;
Iban personale;
Importo del reddito dichiarato nel 2019;
Elenco con nome spettacolo, date e luoghi degli spettacoli saltati per la sospensione delle attività;
Datore di lavoro e sua matricola Inps;
Nr. di giornate lavorative cancellate;
Contratto o precontratto o dichiarazione del datore di lavoro.
D.L. n. 137/2020, art. 15 – istruzioni e proroga scadenza presentazione domande indennità lavoratori dello spettacolo.
Con Circolare n. 137 del 26.11.2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito all’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, disciplinata dal Decreto Rilancio (D.L. n. 137/2020, art. 15) in favore delle categorie di lavoratori in oggetto già ricompresi nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9).
Lavoratori dello spettacolo Art. 15, c. 6, D.L. n. 137/2020
Destinatari: soggetti in esame che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 4).
Requisiti: iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale Fondo di almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 1.1.2019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020.
Oppure
iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo 1.12019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020 (in analogia a quanto disciplinato per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e come chiarito dalla Circolare in esame). Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020
L’Inps provvederà ad erogare automaticamente l’indennità; pertanto, i soggetti sopra richiamati non sono tenuti a presentare alcuna domanda.
Soggetti NON già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020
Su conforme parere ministeriale, il termine di presentazione delle domande fissato al 30.11.2020 dal Decreto Ristori stesso risulta non essere decadenziale. Pertanto, è possibile presentare la domanda di accesso alle indennità di cui all’art. 15 del Decreto Ristori entro la data del 18 dicembre 2020.
I soggetti interessati sono, quindi, tenuti a presentare in via telematica apposita domanda, direttamente o per il tramite degli Enti di Patronato, attraverso:
il portale Inps, al quale accedere mediante una delle seguenti credenziali: o PIN rilasciato dall’Inps;
o SPID di livello 2 o superiore;
o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati: o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito);
o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).
Con apposita comunicazione dell’Istituto, verrà segnalata l’attivazione del nuovo servizio.
REGIME DI INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Tutte sono:
le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020,
incumulabili tra loro;
incumulabili con il Reddito di emergenza (art. 14, D.L. n. 137/2020);
incumulabili con le indennità per i lavoratori domestici, lavoratori sportivi e
con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in analogia a quanto disposto per le indennità dell’art. 84 del Decreto Rilancio;
incumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, comma 8, del Decreto Rilancio e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del Decreto Agosto, in analogia a quanto disposto per tutte le indennità del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;
incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Inps, delle casse di previdenza obbligatoria nonché con l’APE sociale;
parzialmente cumulabili con il reddito di cittadinanza;
cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono:
compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
STRUMENTI DI TUTELA
È possibile proporre azione giudiziaria, avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità di cui all’art. 15 del D.L n. 137/2020.